PERMESSI PER VISITE SPECIALISTICHE
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Con Circolare 2/2014 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica chiarisce che il decreto legge 101, convertito nella legge 125 del 30 ottobre 2013 (legge di stabilità) ha modificato il comma 5-ter dell'art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001 e prevede testualmente:
Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici IL PERMESSO È GIUSTIFICATO mediante la presentazione di attestazione, ANCHE IN ORDINE ALL'ORARIO, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione O TRASMESSA DA QUESTI ULTIMI MEDIANTE POSTA ELETTRONICA.
La circolare in questione specifica che per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali o in alternativa dei permessi brevi.
Pertanto, il dipendente per effettuare una visita specialistica dovrà ricorrere solo ai permessi per motivi personali o ai permessi orari.