Art. 14 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.
Voce non prevista per gli Istituti scolastici (Del. ANAC 430 del 13 aprile 2016 e/o Dlgs 97/2016)
Voce non prevista per gli istituti scolastici (Del. ANAC 430 del 13 aprile 2016 e/o Dlgs 97/2016)
Si pubblica la variazione n. 1 del 31/01/2017 approvata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 31/01/2017 con Delibera n. 43 Decreto variazione n. 1-2017 Mod. F Variazione n. 1-2017
Si pubblica la variazione n. 10 del 31/12/2016 approvata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 31/01/2017 con Delibera n. 42 Decreto variazione n. 10-2016 Mod. F Variazione n. 10-2016
Si pubblica la variazione n. 9 del 30/11/2016 approvata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13/12/2016 con Delibera n. 30 Decreto variazione n. 9-2016 Mod. F Variazione n. 9-2016
Si pubblica la variazione n. 8 del 26/10/2016 approvata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27/10/2016 con Delibera n. 21 Decreto variazione n. 8-2016 Mod. F Variazione n. 8-2016
Si pubblica la variazione n. 7 del 30/09/2016 approvata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 11/10/2016 con Delibera n. 16 Decreto variazione n. 7-2016 Mod. F Variazione n. 7-2016
Si pubblica la variazione n. 6 del 30/06/2016 approvata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/07/2016 con Delibera n. 72 Mod. F Variazione n. 5-2016 Decreto variazione n. 5-2016 Mod. F Variazione n. 6-2016 Decreto variazione n. 6-2016
Si pubblica la variazione n. 5 del 31/05/2016 approvata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/07/2016 con Delibera n. 72 Mod. F Variazione n. 5-2016 Decreto variazione n. 5-2016
Si pubblica la variazione n. 4 del 30/04/2016 approvata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26/05/2016 con Delibera n. 63 Decreto variazione n. 4-2016 Mod. F Variazione n. 4-2016